Il datore di lavoro è tenuto, ai sensi del Contratto nazionale del lavoro domestico, a rilasciare al lavoratore una dichiarazione dalla quale risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nel 2016, la quale potrà essere utilizzata dal lavoratore per la propria dichiarazione dei redditi 2017.
Si ricorda che dal Gennaio 2015 il modello CUD introdotto nel 1998 è stato sostituito dalla Certificazione Unica (CU), per tutti i lavoratori fatta eccezione proprio per i Lavoratori Domestici. Per questi lavoratori continua ad essere sufficiente la dichiarazione sostitutiva dei compensi fatta dal datore di lavoro senza dover utilizzare modulistica specifica.
Tale Certificazione sostitutiva 2017 per Colf, collaboratori domestici ed assistenti familiari (badanti,baby-sitter, stalliere,giardiniere, maggiordomo, governante istitutore) va consegnata dal datore di lavoro almeno 30 giorni prima della scadenza della dichiarazione dei redditi 2016, in concreto entro il 7 luglio se con modello 730 o 30 settembre se con il modello Unico.
Si ricorda inoltre che tale Certificazione va rilasciata anche al termine del rapporto di lavoro per scadenza di contratto, licenziamento o dimissioni. La dichiarazione sostitutiva deve contenere:
- Dati anagrafici e fiscale del datore di lavoro
- Dati anagrafici e fiscali del lavoratore
- Esatta durata del rapporto di lavoro (data inizio e fine) per il quale si sono erogate somme
- Retribuzione lorda erogata (comprensiva di 13°, importo contributi previdenziali quota parte lavoratore)
- Contributi INPS e Cassacolf trattenuti (quota parte lavoratore)
- Retribuzioni erogate per straordinari e premi (per le quali è possibile usufruire di irpef ridotta)
- TFR corrisposto (per cessazione o per richieste di anticipo)